Art. 13.
(Disposizioni in materia di lavoro).

      1. Ai contraenti del patto civile sono riconosciuti i medesimi diritti, facoltà e benefìci in materia di occupazione e di lavoro, sia dipendente che autonomo, previsti per i coniugi o il coniuge del lavoratore, stabiliti da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi e individuali di lavoro, nonché le disposizioni in materia di permessi o di congedi parentali, familiari e formativi, di maternità e di paternità.